Art. 7

Informazione e pubblicità

In vigore dal 20 apr 2007
Informazione e pubblicità 1.   Il governo autonomo della Groenlandia provvede affinché i programmi finanziati ai sensi della decisione ricevano adeguata pubblicità sensibilizzando l’opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità in relazione ai suddetti programmi. 2.   Il governo autonomo della Groenlandia si adopera, in particolare, affinché venga garantita una presenza adeguata dei rappresentanti delle istituzioni comunitarie alle attività pubbliche più importanti connesse ai programmi sovvenzionati.
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Informazione e pubblicità (Art. 7 Regolamento (UE) 2007/439) — Testo vigente | Portale Normativo