Art. 6
Misure di salvaguardia
In vigore dal 20 apr 2007
Misure di salvaguardia
1. La Commissione sospende i versamenti e richiede, motivando la sua richiesta, al governo autonomo della Groenlandia di presentare le proprie osservazioni, ed eventualmente apportare delle rettifiche, entro un dato termine, dopo aver eseguito i necessari controlli, qualora giunga alle seguenti conclusioni:
a)
che il governo autonomo della Groenlandia non ha assolto ai propri obblighi;
b)
che il DPSS non giustifica, in tutto o in parte, né una parte né la totalità del contributo comunitario;
c)
che i sistemi di gestione o di controllo presentano insufficienze tali da poter condurre ad irregolarità sistematiche.
2. Il termine entro il quale il governo autonomo della Groenlandia può rispondere alla richiesta di presentare osservazioni, ed eventualmente apportare delle rettifiche, è di due mesi, tranne i casi debitamente giustificati in cui la Commissione può accordare un periodo più lungo.
3. Laddove il governo autonomo della Groenlandia contesti le osservazioni mosse dalla Commissione, il governo medesimo e il governo della Danimarca sono invitati dalla Commissione ad una riunione di partenariato in occasione della quale tutte le parti tentano di giungere ad un accordo in merito alle osservazioni di cui sopra e alle conclusioni che vanno tratte dalle medesime.
Qualora il governo autonomo della Groenlandia contesti le osservazioni mosse dalla Commissione e venga convocata una riunione di partenariato ad hoc, il termine di tre mesi di cui al paragrafo 5 entro il quale la Commissione addiviene ad una decisione decorre dalla data della suddetta riunione.
4. Nei casi in cui la Commissione propone rettifiche finanziarie, al governo autonomo della Groenlandia viene data la possibilità di dimostrare, mediante l’esame delle pratiche interessate, che la portata reale delle irregolarità è più esigua di quanto stimato dalla Commissione.
Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per detto esame è limitato ad termine ulteriore di due mesi, decorrente dalla fine del termine di due mesi di cui al paragrafo 2. La Commissione tiene conto di eventuali prove fornite dal governo autonomo della Groenlandia entro detti termini.
5. Allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, laddove non sia stato raggiunto un accordo e il governo autonomo della Groenlandia non abbia apportato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto di eventuali osservazioni presentate dal governo medesimo e dal governo della Danimarca, può, entro tre mesi, decidere alternativamente di:
a)
ridurre i versamenti;
b)
apportare le rettifiche finanziarie richieste sopprimendo la totalità della dotazione o parte di essa.
6. Fermi restando i paragrafi da 1 a 5, la Commissione può, previa debita verifica, sospendere in tutto o in parte un pagamento intermedio laddove constati che una grave irregolarità nelle spese interessate non è stata ancora rettificata e ritenga indispensabile intervenire immediatamente.
La Commissione informa il governo autonomo della Groenlandia delle azioni intraprese e delle relative motivazioni. Se, decorsi cinque mesi, i motivi della sospensione persistono o se il governo autonomo della Groenlandia non ha notificato alla Commissione di aver adottato provvedimenti volti a rettificare la grave irregolarità, gli importi dovuti possono essere recuperati conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
Storico versioni
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