Art. 4
Attuazione
In vigore dal 20 apr 2007
Attuazione
1. La spesa a fronte dell’assistenza finanziaria a favore della Groenlandia di cui alla decisione viene impegnata dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e all’articolo 11, paragrafo 3, della decisione.
2. Nell’ambito del campo d’applicazione del DPSS, l’impegno di spesa interviene successivamente a una decisione di finanziamento annuale della Commissione a copertura del sostegno di bilancio settoriale, cui fa seguito una convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione e il governo autonomo della Groenlandia. La Commissione adotta la decisione di finanziamento annuale dopo aver ascoltato il parere del comitato Groenlandia conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della decisione.
3. Un importo indicativo pari all’1 % massimo dell’importo complessivo annuo è destinato a finanziare le risorse necessarie per consentire alla Commissione una gestione efficace degli aiuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:439:oj#art-4