Art. 3
In vigore dal 19 apr 2007
Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1365/2006, le statistiche sono trasmesse o caricate per via elettronica presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat secondo la descrizione dei file di dati e del supporto di trasmissione di cui all'allegato III del presente regolamento.
Il formato di trasmissione è conforme agli appropriati standard per l'interscambio dei dati specificati da Eurostat.
Storico versioni
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