Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 apr 2007
Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1365/2006, le statistiche sono trasmesse o caricate per via elettronica presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat secondo la descrizione dei file di dati e del supporto di trasmissione di cui all'allegato III del presente regolamento. Il formato di trasmissione è conforme agli appropriati standard per l'interscambio dei dati specificati da Eurostat.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:425:oj#art-3