Art. 18
In vigore dal 19 apr 2007
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio della Comunità;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;
d)
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e)
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.
Storico versioni
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