Art. 17
In vigore dal 19 apr 2007
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell’allegato III o attraverso gli stessi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.
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