Art. 14

Relazioni degli Stati membri

In vigore dal 11 apr 2007
Relazioni degli Stati membri 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le consentano di verificare il modo in cui sono stati impiegati i contributi finanziari e di valutare l’impatto delle misure previste dal presente regolamento sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza. 2.   Inoltre gli Stati membri presentano alla Commissione: a) entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione valutativa intermedia sul loro programma di controllo della pesca dell’anno precedente, indicante: i) i progetti ultimati e il tasso di esecuzione del programma di controllo della pesca; ii) una previsione delle domande di rimborso per l’anno in corso e per quello successivo; iii) l’impatto dei progetti sui programmi di controllo della pesca, valutato mediante gli indicatori elencati nel programma; iv) eventuali ritocchi al programma originario di controllo della pesca; b) entro il 31 marzo 2014, una relazione valutativa finale indicante: i) i progetti ultimati; ii) il costo dei progetti; iii) l’impatto dei programmi di controllo della pesca, valutato mediante gli indicatori elencati nei programmi medesimi; iv) eventuali ritocchi ai programmi originari di controllo della pesca; v) l’impatto della partecipazione finanziaria sui programmi di controllo della pesca durante l’intero periodo 2007-2013.
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