Art. 13
Revisioni e rettifiche finanziarie
In vigore dal 11 apr 2007
Revisioni e rettifiche finanziarie
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e alla Corte dei conti qualsiasi informazione richiesta da dette istituzioni ai fini delle revisioni e delle rettifiche finanziarie previste all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:391:oj#art-13