Art. 2
Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004
In vigore dal 4 apr 2007
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:
1)
l’articolo 136 è sostituito dal seguente:
«Articolo 136
Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004
Fatto salvo l’articolo 143 ter, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, al regime unico di pagamento per superficie si applica il regolamento (CE) n. 796/2004 ad eccezione dei seguenti articoli: articolo 7; articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c); articolo 12, paragrafo 1, lettera c); articolo 12, paragrafo 2; articolo 13, paragrafi da 2 a 8; articolo 14, paragrafi 2 e 3; articoli 16 e 17; articolo 21, paragrafo 3; articolo 24, paragrafo 1, lettere b), d) ed e); articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c); articolo 26, paragrafo 2, lettere b), c) e d); articolo 27, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j); articolo 28, paragrafo 1, lettera d); articolo 30, paragrafo 3; articolo 31; articoli da 34 a 40; articolo 49, paragrafo 2; articolo 50, paragrafi 2, 4, 5 e 6; articoli da 51 a 64; articolo 69 e articolo 71, paragrafo 1.»
2)
all’articolo 143, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a)
ogni prodotto intermedio della barbabietola da zucchero sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici e ogni coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero sia utilizzato in conformità del regolamento (CE) n. 318/2006;»
3)
l’allegato XXIV è modificato come segue:
a)
al punto 1, lettera b), è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia qualsiasi olivo piantato è ammissibile per il calcolo del numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).»;
b)
al punto 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri che includono il sistema di informazione geografica degli oliveti nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono seguire lo stesso metodo per calcolare il numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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