Art. 1
In vigore dal 4 apr 2007
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:
1)
all’articolo 12, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Negli Stati membri che includono il sistema di informazione geografica degli oliveti nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il materiale grafico fornito agli agricoltori con riguardo alle parcelle olivicole comprende per ogni parcella olivicola il numero di olivi ammissibili e la loro collocazione nella parcella nonché la superficie olivicola espressa in ettari del SIG degli oliveti, in conformità dell’allegato XXIV, punto 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004.»;
2)
all’articolo 33, paragrafi 4 e 5, nel primo e nel secondo comma, le parole «destinate alla produzione di fibre» e «destinata alla produzione di fibre» sono soppresse;
3)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:381:oj#art-1