Art. 2

In vigore dal 23 mar 2007
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007. Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 936/97, come modificato dal presente regolamento, si applica a partire dal 1o aprile 2007.
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