Art. 2
In vigore dal 23 mar 2007
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007. Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 936/97, come modificato dal presente regolamento, si applica a partire dal 1o aprile 2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:317:oj#art-2