Art. 1

In vigore dal 23 mar 2007
Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue. 1) All’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, di seguito denominato “periodo contingentale”, i seguenti contingenti tariffari: — 60 250 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 . Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4002, — 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90 , espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001. Ai fini dell’imputazione ai contingenti di cui al primo comma, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.» 2) L’ è modificato come segue: a) alla lettera b) è soppresso il quinto comma; b) alla lettera e) è soppresso il terzo comma. 3) All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per le importazioni della quantità stabilita all’, lettera f), il periodo contingentale è diviso in 12 sottoperiodi di un mese ciascuno. La quantità disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde ad un dodicesimo della quantità totale.» 4) L’articolo 4 è modificato come segue: a) le lettere a) e b) sono soppresse; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione “si”. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;» 5) L’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   La domanda di titolo di cui all’articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese del periodo contingentale. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d’ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, sono specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo. 2.   Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d’origine. 3.   I titoli di importazione sono rilasciati il quindicesimo giorno di ogni mese. Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.» 6) All’articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7, sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione ad esso relativo.» 7) L’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio.» 8) L’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’, lettera f), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 e dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1291/2000 (*1) e (CE) n. 1301/2006 (*2). Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’, paragrafo 1, secondo trattino, e all’, lettere a), b), c), d), e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e del capitolo III del regolamento (CE) n. 1301/2006. (*1)   GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1." (*2)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.» "
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