Art. 2

In vigore dal 9 mar 2007
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1350/2006 sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, classificati con i codici NC ex 8101 99 10 e ex 8515 90 00 (codici TARIC 8101 99 10 10 e 8515 90 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/260 — Testo vigente | Portale Normativo