Art. 1
In vigore dal 9 mar 2007
1. Viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 00 (codici TARIC 8101 99 10 10 e 8515 90 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd
17,0 %
A754
Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd
41,0 %
A755
Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd
38,8 %
A756
Tutte le altre società
63,5 %
A999
3. L’applicazione di dazi individuali specifici per le imprese citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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