Art. 1

In vigore dal 9 mar 2007
1.   Viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 00 (codici TARIC 8101 99 10 10 e 8515 90 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd 17,0  % A754 Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd 41,0  % A755 Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd 38,8  % A756 Tutte le altre società 63,5  % A999 3.   L’applicazione di dazi individuali specifici per le imprese citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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