Art. 3

Spese relative alla valutazione ex post dei programmi Sapard

In vigore dal 8 mar 2007
Spese relative alla valutazione ex post dei programmi Sapard Le spese relative alle valutazioni ex post dei pertinenti programmi Sapard indicate all' del regolamento (CE) n. 2759/1999 possono essere ammissibili nell'ambito della componente «assistenza tecnica» dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e finanziate dal FEASR, purché il programma di sviluppo rurale preveda disposizioni al riguardo.
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