Art. 1
Termine del periodo di conclusione di contratti ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999
In vigore dal 8 mar 2007
Termine del periodo di conclusione di contratti ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999
Per quanto riguarda i fondi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1268/1999, la Bulgaria e la Romania possono continuare a concludere contratti o ad assumere impegni con i beneficiari fino alla data in cui ciascuno di tali paesi per la prima volta conclude contratti o assume impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005. Essi comunicano alla Commissione tale data.
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