Art. 7

Valutazione

In vigore dal 27 feb 2007
Valutazione Ogni tre anni, a decorrere dall'inizio dell'attività dell'impresa comune e almeno un anno prima della sua cessazione, la Commissione effettua valutazioni dell'attuazione del presente regolamento, dei risultati ottenuti dall'impresa comune, dei suoi metodi di lavoro e della sua situazione finanziaria globale. La Commissione trasmette i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
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