Art. 6
Procedura di comitato
In vigore dal 27 feb 2007
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
4. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'applicazione del presente regolamento.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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