Art. 6

Procedura di comitato

In vigore dal 27 feb 2007
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 4.   La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'applicazione del presente regolamento. 5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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