Art. 2
In vigore dal 27 feb 2007
L’ del regolamento (CE) n. 38/2007 è sostituito dal seguente:
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Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l’Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia (*2) e il Montenegro, un quantitativo totale di 852 681 tonnellate di zucchero accettato all’intervento e disponibile per l’esportazione. I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.
(*2) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»
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Storico versioni
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