Art. 1

In vigore dal 27 feb 2007
All’ del regolamento (CE) n. 958/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l’Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (*1), il Montenegro e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali. (*1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.» "
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