Art. 4

Obblighi del trasformatore

In vigore dal 23 feb 2007
Obblighi del trasformatore 1.   Il trasformatore fornisce la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro, che i quantitativi importati nell’ambito del presente regolamento sono stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 2, e in conformità del riconoscimento di cui all’ del regolamento (CE) n. 967/2006. La prova comprende segnatamente l’inserimento nei registri dei quantitativi di prodotti di cui trattasi, effettuato in modo informatizzato nel corso o al termine del processo di fabbricazione. 2.   Il trasformatore che alla fine del terzo mese successivo al mese dell’importazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1 paga, per ogni giorno di ritardo, un importo di cinque euro per tonnellata del quantitativo importato di cui trattasi. 3.   Se alla fine del quinto mese successivo al mese dell’importazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 il quantitativo di cui trattasi è considerato dichiarato in eccesso.
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