Art. 2
Titoli di importazione
In vigore dal 23 feb 2007
Titoli di importazione
1. Salvo disposizioni contrarie previste nel presente regolamento, alle importazioni di zucchero effettuate nell’ambito del medesimo si applicano le norme relative ai titoli di importazione stabilite dal regolamento (CE) n. 950/2006 nonché le norme contenute nel regolamento (CE) n. 1301/2006.
Tuttavia, i titoli di importazione sono validi fino alla fine del secondo mese successivo a quello del loro rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5) e al massimo fino al 30 settembre 2007.
2. In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, la domanda di titolo di importazione per i quantitativi di cui all’, paragrafo 1, può essere presentata soltanto da un trasformatore ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006.
3. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titoli di importazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a partire dalla data di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/2006 e fino ad interruzione del rilascio di titoli, di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di titolo per settimana.
Storico versioni
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