Art. 2

In vigore dal 22 feb 2007
1.   Le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad un’impresa operante come importatore nella Comunità delle imprese di cui al paragrafo 3 sono esenti dai dazi antidumping imposti dall’, a condizione che siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato e che sussistano i requisiti di cui al paragrafo 2. 2.   Al momento della richiesta di immissione in libera pratica, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura valida corrispondente all’impegno rilasciata da una delle imprese esportatrici di cui al paragrafo 3, contenente gli elementi fondamentali elencati in allegato al presente regolamento. Per poter beneficiare dell’esenzione dal dazio, inoltre, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno. 3.   Le importazioni accompagnate da una fattura corrispondente a un impegno vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali TARIC: Paese Impresa Codice addizionale TARIC India Pearl Engineering Polymers Ltd A182 India Reliance Industries Ltd A181 India Futura Polyesters Ltd A184 India South Asian Petrochem Ltd A585 Indonesia P.T. Polypet Karyapersada A193
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