Art. 2
In vigore dal 22 feb 2007
1. Le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad un’impresa operante come importatore nella Comunità delle imprese di cui al paragrafo 3 sono esenti dai dazi antidumping imposti dall’, a condizione che siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato e che sussistano i requisiti di cui al paragrafo 2.
2. Al momento della richiesta di immissione in libera pratica, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura valida corrispondente all’impegno rilasciata da una delle imprese esportatrici di cui al paragrafo 3, contenente gli elementi fondamentali elencati in allegato al presente regolamento. Per poter beneficiare dell’esenzione dal dazio, inoltre, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno.
3. Le importazioni accompagnate da una fattura corrispondente a un impegno vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali TARIC:
Paese
Impresa
Codice addizionale TARIC
India
Pearl Engineering Polymers Ltd
A182
India
Reliance Industries Ltd
A181
India
Futura Polyesters Ltd
A184
India
South Asian Petrochem Ltd
A585
Indonesia
P.T. Polypet Karyapersada
A193
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:192:oj#art-2