Art. 1

In vigore dal 22 feb 2007
1.   Viene imposto un dazio antidumping definitivo alle importazioni di tereftalato di polietilene avente una viscosità di almeno 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, appartenente al codice NC 3907 60 20 e proveniente dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, dalla Repubblica di Corea, da Taiwan e dalla Thailandia. 2.   Salvo il disposto dell’, le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle imprese sottoelencate sono le seguenti: Paese Impresa Dazio antidumping (EUR/t) Codice addizionale TARIC India Pearl Engineering Polymers Ltd 130,8 A182 India Reliance Industries Ltd 181,7 A181 India SENPET Ltd 200,9 A183 India Futura Polyesters Ltd 161,2 A184 India South Asian Petrochem Ltd 88,9 A585 India Tutte le altre imprese 181,7 A999 Indonesia P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia 187,7 A191 Indonesia P.T. Indorama Synthetics Tbk 92,1 A192 Indonesia P.T. Polypet Karyapersada 178,9 A193 Indonesia Tutte le altre imprese 187,7 A999 Malaysia Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd. 36,0 A186 Malaysia MpI Polyester Industries Sdn. Bhd. 160,1 A185 Malaysia Tutte le altre imprese 160,1 A999 Repubblica di Corea SK Chemicals Group: SK Chemicals Co. Ltd 0 A196 Huvis Corp. 0 A196 Repubblica di Corea KP Chemicals Group: Honam Petrochemicals Corp. 0 A195 KP Chemicals Corp. 0 A195 Repubblica di Corea Tutte le altre imprese 148,3 A999 Taiwan Far Eastern Textile Ltd 36,3 A808 Taiwan Shinkong Synthetic Fibers Corp. 67,0 A809 Taiwan Tutte le altre imprese 143,4 A999 Thailandia Thai Shingkong Industry Corp. Ltd 83,2 A190 Thailandia Indo Pet (Thailandia) Ltd 83,2 A468 Thailandia Tutte le altre imprese 83,2 A999 3.   Se le merci vengono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (10), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 4.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’. 5.   Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.
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