Art. 1
In vigore dal 22 feb 2007
1. Viene imposto un dazio antidumping definitivo alle importazioni di tereftalato di polietilene avente una viscosità di almeno 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, appartenente al codice NC 3907 60 20 e proveniente dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, dalla Repubblica di Corea, da Taiwan e dalla Thailandia.
2. Salvo il disposto dell’, le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle imprese sottoelencate sono le seguenti:
Paese
Impresa
Dazio antidumping
(EUR/t)
Codice addizionale TARIC
India
Pearl Engineering Polymers Ltd
130,8
A182
India
Reliance Industries Ltd
181,7
A181
India
SENPET Ltd
200,9
A183
India
Futura Polyesters Ltd
161,2
A184
India
South Asian Petrochem Ltd
88,9
A585
India
Tutte le altre imprese
181,7
A999
Indonesia
P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia
187,7
A191
Indonesia
P.T. Indorama Synthetics Tbk
92,1
A192
Indonesia
P.T. Polypet Karyapersada
178,9
A193
Indonesia
Tutte le altre imprese
187,7
A999
Malaysia
Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.
36,0
A186
Malaysia
MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.
160,1
A185
Malaysia
Tutte le altre imprese
160,1
A999
Repubblica di Corea
SK Chemicals Group:
SK Chemicals Co. Ltd
0
A196
Huvis Corp.
0
A196
Repubblica di Corea
KP Chemicals Group:
Honam Petrochemicals Corp.
0
A195
KP Chemicals Corp.
0
A195
Repubblica di Corea
Tutte le altre imprese
148,3
A999
Taiwan
Far Eastern Textile Ltd
36,3
A808
Taiwan
Shinkong Synthetic Fibers Corp.
67,0
A809
Taiwan
Tutte le altre imprese
143,4
A999
Thailandia
Thai Shingkong Industry Corp. Ltd
83,2
A190
Thailandia
Indo Pet (Thailandia) Ltd
83,2
A468
Thailandia
Tutte le altre imprese
83,2
A999
3. Se le merci vengono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (10), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’.
5. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.
Storico versioni
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