Art. 20
Importo di riferimento finanziario
In vigore dal 19 feb 2007
Importo di riferimento finanziario
L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 è pari a 524 000 000 EUR.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
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