Art. 20 · Importo di riferimento finanziario

Art. 20

Importo di riferimento finanziario

In vigore dal 19 feb 2007
Importo di riferimento finanziario L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 è pari a 524 000 000 EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
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