Art. 2
In vigore dal 14 feb 2007
Gli stabilimenti che fabbricano e/o commercializzano additivi per mangimi appartenenti alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici» e che, alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, non erano soggetti all’obbligo di riconoscimento in virtù delle disposizioni nazionali per detta categoria di additivi per mangimi, possono continuare ad operare fintantoché non si sia deliberato in merito alla loro domanda di riconoscimento, a condizione che presentino detta domanda all'autorità competente per la regione in cui sono situati entro e non oltre il 7 giugno 2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:141:oj#art-2