Art. 1

In vigore dal 14 feb 2007
Gli operatori del settore dei mangimi garantiscono che gli stabilimenti posti sotto il loro controllo e ai quali si applica il regolamento (CE) n. 183/2005 siano riconosciuti dall'autorità competente qualora tali stabilimenti fabbrichino e/o commercializzino additivi per mangimi appartenenti alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici». Il riconoscimento è realizzato conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005.
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