Art. 2
In vigore dal 15 gen 2007
1. Le domande di esenzione dal dazio esteso a norma dell' devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda va inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 05/17
B-1049 Bruxelles
Fax (32 2) 295 65 05
2. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione delle importazioni che non eludono le misure anti-dumping istituite dal regolamento (CE) n. 398/2004 dal dazio esteso a norma dell'.
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