Art. 1
In vigore dal 15 gen 2007
1. Il dazio anti-dumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 398/2004 sulle importazioni di silicio di cui al codice NC 2804 69 00 originarie della Repubblica popolare cinese viene pertanto esteso alle importazioni di silicio di cui al codice NC 2804 69 00 (codice TARIC 2804 69 00 10), spedite dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarate come originarie della Repubblica di Corea.
2. I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni registrate a norma dell' del regolamento (CE) n. 607/2006 della Commissione e dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96.
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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