Art. 4

In vigore dal 22 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 969/2006 è così modificato: 1) All', è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*6), fatto salvo il disposto del presente regolamento. (*6)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.» " 2) L' è sostituito dal seguente: « 1.   Il contingente è diviso in due sottoperiodi semestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi: a) sottoperiodo n. 1: dal 1o gennaio al 30 giugno — 121 037 tonnellate; b) sottoperiodo n. 2: dal 1o luglio al 31 dicembre — 121 037 tonnellate. 2.   In caso di esaurimento dei quantitativi per il sottoperiodo n. 1, la Commissione può procedere all'apertura anticipata del sottoperiodo successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.» 3) L' è soppresso. 4) L' è sostituito dal seguente: « 1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo alla settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Tuttavia, nel 2007, il periodo per la presentazione delle prime domande comincia solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione alla Commissione delle domande di titoli d'importazione, conformemente al paragrafo 3, è lunedì 8 gennaio 2007. 2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali. Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine. 3.   L'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ciascuna domanda con il quantitativo richiesto, comprese le comunicazioni negative. 4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.» 5) L' è sostituito dal seguente: « La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.» 6) L'articolo 6 è soppresso. 7) L'articolo 7 è soppresso. 8) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome del paese d'origine del prodotto e una croce nella casella “Sì”. I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.» 9) All'articolo 10 è soppressa la seconda frase. 10) L'articolo 11 è soppresso. 11) Gli allegati I e II sono soppressi.
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