Art. 2
In vigore dal 22 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2377/2002 è così modificato:
1)
L' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È aperto il contingente tariffario all'importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice SH (ex) 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti di legno di faggio (numero d'ordine 09.4061).»
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 della Commissione (*3) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*4), fatto salvo il disposto del presente regolamento.
(*3)
GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12."
(*4)
GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»
"
2)
L' è soppresso.
3)
All'articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la prova o le prove di cui all' del regolamento (CE) n. 1301/2006;».
4)
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo al mese. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.
Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro il secondo lunedì di ciascun mese alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.
3. L'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ciascuna domanda con il quantitativo richiesto, comprese le comunicazioni negative.
4. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»
5)
L'articolo 11 è soppresso.
6)
L'articolo 12 è soppresso.
7)
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, alla casella 20, il nome del prodotto trasformato che deve essere fabbricato a partire dai cereali in questione.»
8)
L'allegato II è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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