Art. 4

In vigore dal 22 dic 2006
1.   Tutte le domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all' sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato II in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, o nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000, o nell'allegato III all’Accordo di stabilizzazione e di associazione concluso rispettivamente con la Croazia e con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 2.   I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, secondo il modello riportato negli allegati da III a VIII per i paesi e il territorio doganale esportatori interessati. Essi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore. Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo di importazione possono chiederne una traduzione. 3.   L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso il formulario è compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm e il peso minimo della carta utilizzata è di 40 g/m2. L'originale è bianco, la prima copia è rosa e la seconda copia gialla. 4.   Ogni certificato di autenticità è individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese o territorio doganale di rilascio. Le copie recano lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale. 5.   Il certificato di autenticità è valido se è correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II. 6.   Il certificato si considera debitamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:2008:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo