Art. 3

In vigore dal 22 dic 2006
1.   Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese o il territorio doganale d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». Il titolo comporta l'obbligo di importare dal paese o dal territorio doganale indicato. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella sezione 20, una delle diciture di cui all'allegato I. 2.   L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità dell', sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo. Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. In tal caso, l'autorità competente indica a tergo del certificato il quantitativo imputato. 3.   L'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2006/2008 — Testo vigente | Portale Normativo