Art. 13
Misure transitorie per il 2007 e il 2008
In vigore dal 22 dic 2006
Misure transitorie per il 2007 e il 2008
In deroga all’, paragrafi 1 e 2, per il 2007 e il 2008 ed esclusivamente in Bulgaria e in Romania si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:
a)
di aver importato conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti;
b)
di aver importato, nell’anno civile precedente, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96;
c)
che le importazioni di cui alle lettere a) e b) hanno avuto luogo in Bulgaria o in Romania, ossia nel paese in cui ha sede l’importatore;
2)
per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al punto 1, che abbiano importato in Bulgaria o in Romania almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1979:oj#art-13