Art. 13

Misure transitorie per il 2007 e il 2008

In vigore dal 22 dic 2006
Misure transitorie per il 2007 e il 2008 In deroga all’, paragrafi 1 e 2, per il 2007 e il 2008 ed esclusivamente in Bulgaria e in Romania si applicano le seguenti definizioni: 1) per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare: a) di aver importato conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti; b) di aver importato, nell’anno civile precedente, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96; c) che le importazioni di cui alle lettere a) e b) hanno avuto luogo in Bulgaria o in Romania, ossia nel paese in cui ha sede l’importatore; 2) per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al punto 1, che abbiano importato in Bulgaria o in Romania almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti.
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Misure transitorie per il 2007 e il 2008 (Art. 13 Regolamento (UE) 2006/1979) — Testo vigente | Portale Normativo