Art. 31
Catture accessorie trattenute a bordo
In vigore dal 21 dic 2006
Catture accessorie trattenute a bordo
1. Le navi devono limitare le catture accessorie a un massimo di 2500 kg o del 10 %, a seconda di quale valore sia superiore, per ciascuna delle specie elencate nell'allegato IC per le quali, nella divisione di cui trattasi, non siano stati assegnati contingenti alla Comunità.
2. Nei casi in cui sia in vigore un divieto di pesca o sia stato integralmente utilizzato un contingente della voce «altri», le catture accessorie delle specie interessate non possono superare 1250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore.
3. I valori percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolati come percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato a bordo. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.
Storico versioni
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