Art. 33

Pesca diretta e catture accessorie

In vigore dal 21 dic 2006
Pesca diretta e catture accessorie 1.   I comandanti di navi comunitarie non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso di tutto il pescato di una cala. 2.   Tuttavia, quando una nave pratica la pesca diretta della razza utilizzando reti con dimensioni delle maglie autorizzate per tale tipo di pesca, la prima volta che la percentuale maggiore in peso delle catture totali di una cala è costituita da specie soggette a limiti delle catture accessorie si considera che si sia trattato di un evento fortuito. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all', paragrafi 1 e 2. 3.   Dopo un'assenza dalla divisione di almeno 60 ore, conformemente alle disposizioni dell', paragrafi 1 e 2, i comandanti delle navi comunitarie devono effettuare una cala di prova di durata non superiore a tre ore. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se in una siffatta cala la percentuale maggiore, in peso sul pescato totale, è costituita da specie per le quali esistono limiti alle catture accessorie, essa non può essere considerata come pesca diretta. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all', paragrafi 1 e 2.
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Pesca diretta e catture accessorie (Art. 33 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo