Art. 27
Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde
In vigore dal 21 dic 2006
Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde
1. La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti:
a)
Zona di limitazione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca»
—
39o
27,72' N, 18o
10,74' E
—
39o
27,80' N, 18o
26,68' E
—
39o 11.16' N, 18o 04.28' E
—
39o
11,16' N, 18o
35,58' E
b)
Zona di limitazione della pesca in acque profonde «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps»
—
31o
30,00' N, 33o
10,00' E
—
31o 30.00' N, 34o 00.00' E
—
32o 00.00' N, 34o 00.00' E
—
32o 00.00' N, 33o 10.00' E
c)
Zona di limitazione della pesca in acque profonde «The Eratosthemes Seamount»
—
33o 00.00' N, 32o 00.00' E
—
33o 00.00' N, 33o 00.00' E
—
34o 00.00' N, 33o 00.00' E
—
34o 00.00' N, 32o 00.00' E
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui al paragrafo 1 e, in particolare, garantiscono la protezione di tali zone dagli effetti di altre attività di pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat particolari.
Storico versioni
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