Art. 26

Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione dei pesci

In vigore dal 21 dic 2006
Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione dei pesci 1.   Allo scopo di proteggere la lampuga (Coryphaena hippurus), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione dei pesci è vietata dal 1o gennaio 2007 al 14 agosto 2007 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM. 2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, se gli Stati membri sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, essi possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione dei pesci fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che vogliano beneficiare del riporto devono presentare alla Commissione entro il 1o gennaio 2008 una domanda di numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione dei pesci nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 gennaio 2008 durante il quale tale attività di pesca sarebbe vietata. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni: a) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico; b) il nome della nave; c) il numero di registrazione; d) le lettere e cifre esterne di identificazione, quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (35). La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM. 3.   Anteriormente al 1o novembre 2007 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
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Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione dei pesci (Art. 26 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo