Art. 13

Versamento e utilizzo del contributo finanziario

In vigore dal 20 dic 2006
Versamento e utilizzo del contributo finanziario 1.   In seguito all'adozione della decisione secondo l', paragrafo 3, la Commissione versa, di norma entro quindici giorni, il contributo finanziario allo Stato membro o agli Stati membri interessati in un'unica rata. 2.   Lo Stato membro utilizza il contributo finanziario e gli eventuali interessi da esso prodotti entro 12 mesi dalla domanda a norma dell'.
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Versamento e utilizzo del contributo finanziario (Art. 13 Regolamento (UE) 2006/1927) — Testo vigente | Portale Normativo