Art. 13
Versamento e utilizzo del contributo finanziario
In vigore dal 20 dic 2006
Versamento e utilizzo del contributo finanziario
1. In seguito all'adozione della decisione secondo l', paragrafo 3, la Commissione versa, di norma entro quindici giorni, il contributo finanziario allo Stato membro o agli Stati membri interessati in un'unica rata.
2. Lo Stato membro utilizza il contributo finanziario e gli eventuali interessi da esso prodotti entro 12 mesi dalla domanda a norma dell'.
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