Art. 3

In vigore dal 20 dic 2006
1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti possono presentare una domanda di titolo d'importazione alla settimana, il lunedì o il martedì. Le domande settimanali di titolo trasmesse da un richiedente non possono corrispondere ad un quantitativo superiore al quantitativo mensile massimo indicato all', paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri notificano settimanalmente alla Commissione, nel giorno lavorativo successivo al martedì, i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo. Le notifiche sono ripartite per codice NC. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione il quarto giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di notifica di cui al paragrafo 2. 4.   In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1345/2005, la cauzione ammonta a 15 EUR per 100 kg di peso netto.
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