Art. 2

In vigore dal 20 dic 2006
1.   È aperto un contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4032 per l'importazione nella Comunità europea di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90 , interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, soggetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il volume del contingente è di 56 700 tonnellate. Si applica un dazio dello 0 %. 2.   Il contingente è aperto il 1o gennaio di ogni anno. Per ogni anno e fatto salvo il volume del contingente di cui al paragrafo 1, possono essere rilasciati titoli d'importazione entro i seguenti massimali mensili: — 1 000 tonnellate per ognuno dei mesi di gennaio e febbraio, — 4 000 tonnellate per il mese di marzo, — 8 000 tonnellate per il mese di aprile, — 10 000 tonnellate per ognuno dei mesi del periodo compreso fra maggio ed ottobre. In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i quantitativi non utilizzati in un mese determinato sono aggiunti a quelli del mese successivo ma non a quelli del secondo mese successivo. 3.   Ai fini della contabilizzazione del quantitativo utilizzato per ciascun mese, la settimana che inizia in un mese e termina nel mese successivo è considerata parte del mese in cui cade il giovedì.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1918 — Testo vigente | Portale Normativo