Art. 3

Complementarità e coerenza dell’assistenza comunitaria

In vigore dal 20 dic 2006
Complementarità e coerenza dell’assistenza comunitaria 1.   L’assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è coerente con il quadro della politica comunitaria sulla cooperazione allo sviluppo e con la politica estera dell’Unione europea nel suo complesso e complementare a quella erogata nell’ambito dei relativi strumenti comunitari di l’assistenza esterna e l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro. L’assistenza comunitaria complementare di cui al presente regolamento è fornita per potenziare l’azione nel quadro dei relativi strumenti di assistenza esterna. 2.   La Commissione veglia affinché le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano in linea con il contesto strategico globale della Comunità e, in particolare, con gli obiettivi degli strumenti summenzionati, nonché con altri provvedimenti comunitari rilevanti. 3.   Al fine di una maggiore efficacia e coerenza degli interventi di aiuto della Comunità e degli Stati membri, la Commissione garantisce uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia in fase decisionale che sul campo. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti, anche con altri donatori, durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo. 4.   La Commissione informa ed intrattiene uno scambio regolare di opinioni con il Parlamento europeo. 5.   La Commissione effettua un regolare scambio di informazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi.
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Complementarità e coerenza dell’assistenza comunitaria (Art. 3 Regolamento (UE) 2006/1889) — Testo vigente | Portale Normativo