Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 20 dic 2006
Campo di applicazione
1. Conformemente agli , l’assistenza comunitaria spazierà nei seguenti settori:
a)
promozione e potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, compresa la democrazia parlamentare, sostegno alla democrazia e ai processi di democratizzazione, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, tra l'altro con le seguenti iniziative:
i)
promuovendo la libertà di associazione e di assemblea, la circolazione non ostacolata delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l'espressione artistica e culturale, l'indipendenza degli organi di stampa, il completo accesso all'informazione e adottando misure per lottare contro gli ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la censura;
ii)
rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario, incoraggiando e valutando le riforme giuridiche e istituzionali e promuovendo l'accesso alla giustizia;
iii)
promuovendo e rafforzando il Tribunale penale internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc e i processi di giustizia transitoria e i meccanismi di verità e riconciliazione;
iv)
sostenendo le riforme per realizzare in modo effettivo e trasparente la responsabilità e la sorveglianza democratica, compreso per quanto riguarda i settori della sicurezza e della giustizia e incoraggiando le misure contro la corruzione;
v)
promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica dei cittadini, in particolare dei gruppi emarginati, per quanto riguarda i processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale;
vi)
promuovendo la pari partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, economica e politica e sostenendo la parità delle opportunità, della partecipazione e della rappresentanza politica delle donne;
vii)
sostenendo misure per facilitare la conciliazione pacifica dei gruppi di interesse, come il sostegno alle misure per accrescere la fiducia per quanto riguarda i diritti dell'uomo e la democratizzazione;
b)
promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altri strumenti internazionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile concernenti tra l'altro:
i)
l’abolizione della pena di morte, la prevenzione della tortura e i maltrattamenti e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti e la riabilitazione delle vittime della tortura;
ii)
il sostegno, la protezione, e l'assistenza ai difensori dei diritti umani a norma dell' della Dichiarazione ONU sui diritti e responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organismi della società per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti;
iii)
la lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura compreso il sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o la fede, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale;
iv)
i diritti delle popolazioni autoctone e i diritti delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici;
v)
i diritti delle donne proclamati nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e nei suoi protocolli facoltativi, comprese le misure per lottare contro la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, la tratta o qualsiasi altra forma di violenza contro le donne;
vi)
i diritti del bambino, proclamati nella Convenzione sui diritti dei bambini e i suoi protocolli facoltativi, compresa la lotta contro i l lavoro minorile, la tratta dei bambini e la prostituzione infantile e l'arruolamento e l'utilizzazione di soldati bambini;
vii)
i diritti dei disabili;
viii)
la promozione della disciplina di base in materia di protezione del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese;
ix)
l'istruzione, la formazione e il controllo nel settore dei diritti umani e della democrazia e il settore coperto dal paragrafo 1, lettera a), vi bis);
x)
il sostegno per le organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione e difesa dei diritti umani e per le misure di cui al paragrafo 1, lettera a), punto viii);
c)
Il rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani della giustizia, dello Stato di diritto e per la promozione della democrazia, nello specifico:
i)
fornendo sostegno a specifici strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, giustizia dello stato di diritto e democrazia;
ii)
favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile volte a promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i diritti dell'uomo, la giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;
iii)
caldeggiando il rispetto del diritto umanitario internazionale;
d)
La diffusione della fiducia nei processi elettorali democratici e ampliandone l'affidabilità e la trasparenza, nello specifico:
i)
organizzando missioni di osservazione elettorale dell'UE;
ii)
mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali;
iii)
contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile a livello regionale e locale e sostenendo le loro iniziative per potenziare la partecipazione al processo elettorale e al suo seguito;
iv)
sostenendo misure volte a attuare le raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, in particolare mediante le organizzazioni della società civile.
2. Ove opportuno, tutti gli interventi di aiuto nell’ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione e alla protezione dell’uguaglianza uomo-donna, dei diritti del fanciullo, dei diritti delle popolazioni autoctone, dei diritti delle persone con disabilità e a principi quali l’emancipazione, la partecipazione, la non discriminazione dei gruppi vulnerabili e l’assunzione di responsabilità.
3. Gli interventi di aiuto di cui al presente regolamento trovano applicazione nel territorio dei paesi terzi ovvero devono avere un’attinenza diretta con le situazioni presenti nei paesi terzi ovvero essere direttamente collegati alle azioni a livello mondiale o regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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