Art. 4
In vigore dal 19 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 884/2001 è così modificato:
1)
all'articolo 8, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sui due esemplari precitati una delle diciture elencate nell'allegato V, autenticata con l'impronta del proprio timbro. Esso consegna tali esemplari del documento di accompagnamento, che recano l'impronta del timbro e la dicitura di cui sopra, all'esportatore o al suo rappresentante. Questi allega un esemplare all'atto del trasporto del prodotto esportato.»;
2)
il testo di cui all'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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