Art. 3
In vigore dal 19 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 883/2001 è così modificato:
1)
all', paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I certificati d'importazione e di esportazione devono recare, nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato I.»;
2)
all', primo comma, il riferimento all'allegato I è sostituito da un riferimento all'allegato I bis;
3)
all'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nella casella 22 del certificato è iscritta almeno una delle diciture elencate nell'allegato IV bis.»;
4)
l'articolo 33 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è soppressa;
b)
al paragrafo 2, l'alinea è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e d), l'organismo ufficiale del paese di origine abilitato a redigere il documento V I 1 inserisce nella casella 15 di detto documento la dicitura seguente:»;
5)
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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