Art. 1
In vigore dal 19 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato, tra l'altro, dall'atto di adesione del 2005, è modificato come segue:
1)
all'articolo 71 quater, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
«Nel caso della Bulgaria e della Romania, la tabella degli incrementi prevista all'articolo 143 bis si applica per lo zucchero e la cicoria.»;
2)
l'articolo 143 ter bis è modificato come segue:
a)
nel paragrafo 1 il testo che segue la prima frase è sostituito dal seguente:
«Tale pagamento è concesso con riferimento a un periodo rappresentativo, che può essere diverso per ciascun prodotto, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006, e in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:
—
i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006,
—
i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del regolamento (CE) n. 318/2006,
—
il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.
Tuttavia, se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2006/2007, tale campagna è sostituita dalla campagna 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2006/2007 a norma dell' del regolamento (CE) n. 320/2006.
Nel caso della Bulgaria e della Romania:
a)
la data del 30 aprile 2006 di cui al primo comma è sostituita dal 15 febbraio 2007;
b)
il pagamento distinto per lo zucchero può essere concesso per gli anni dal 2007 al 2011;
c)
il periodo rappresentativo di cui al primo comma, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, può essere diverso per ciascun prodotto;
d)
se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2007/2008, tale campagna è sostituita dalla campagna 2006/2007 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2007/2008 a norma dell' del regolamento (CE) n. 320/2006.»;
b)
dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3 bis. Per il 2007, per la Bulgaria e la Romania, la data del 31 marzo di cui al paragrafo 3 è sostituita dal 15 febbraio 2007.»;
3)
gli allegati VII, VIII bis e XI bis sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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