Art. 1

In vigore dal 19 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato, tra l'altro, dall'atto di adesione del 2005, è modificato come segue: 1) all'articolo 71 quater, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente: «Nel caso della Bulgaria e della Romania, la tabella degli incrementi prevista all'articolo 143 bis si applica per lo zucchero e la cicoria.»; 2) l'articolo 143 ter bis è modificato come segue: a) nel paragrafo 1 il testo che segue la prima frase è sostituito dal seguente: «Tale pagamento è concesso con riferimento a un periodo rappresentativo, che può essere diverso per ciascun prodotto, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006, e in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali: — i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006, — i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del regolamento (CE) n. 318/2006, — il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006. Tuttavia, se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2006/2007, tale campagna è sostituita dalla campagna 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2006/2007 a norma dell' del regolamento (CE) n. 320/2006. Nel caso della Bulgaria e della Romania: a) la data del 30 aprile 2006 di cui al primo comma è sostituita dal 15 febbraio 2007; b) il pagamento distinto per lo zucchero può essere concesso per gli anni dal 2007 al 2011; c) il periodo rappresentativo di cui al primo comma, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, può essere diverso per ciascun prodotto; d) se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2007/2008, tale campagna è sostituita dalla campagna 2006/2007 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2007/2008 a norma dell' del regolamento (CE) n. 320/2006.»; b) dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo: «3 bis.   Per il 2007, per la Bulgaria e la Romania, la data del 31 marzo di cui al paragrafo 3 è sostituita dal 15 febbraio 2007.»; 3) gli allegati VII, VIII bis e XI bis sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:2011:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo