Art. 2
In vigore dal 19 dic 2006
1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica, classificabili ai seguenti codici addizionali TARIC, prodotte e direttamente esportate (vale a dire spedite e fatturate) dall'impresa indicata sotto a un'impresa che funge da importatore nella Comunità, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall', a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Paese
Impresa
Codice addizionale TARIC
Algeria
Fertalge Industries spa
12, Chemin AEK Gadouche
Hydra, Algeri
A107
2. L'esenzione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro interessato di una fattura conforme emessa dall'esportatore e contenente gli elementi essenziali di cui all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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