Art. 2

In vigore dal 19 dic 2006
1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica, classificabili ai seguenti codici addizionali TARIC, prodotte e direttamente esportate (vale a dire spedite e fatturate) dall'impresa indicata sotto a un'impresa che funge da importatore nella Comunità, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall', a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Paese Impresa Codice addizionale TARIC Algeria Fertalge Industries spa 12, Chemin AEK Gadouche Hydra, Algeri A107 2.   L'esenzione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro interessato di una fattura conforme emessa dall'esportatore e contenente gli elementi essenziali di cui all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1911:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1911 — Testo vigente | Portale Normativo