Art. 1

In vigore dal 19 dic 2006
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscele di urea e di nitrato d’ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali di cui al codice NC 3102 80 00 originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina. 2.   Gli importi dei dazi, espressi in euro per tonnellata, sono i seguenti: Paese Produttore Importo del dazio (EUR/t) Codice addizionale TARIC Algeria Tutte le imprese 6,88 A999 Bielorussia Tutte le imprese 17,86 — Russia JSC Nevinnomyssky Azot 357030 Russian Federation Regione di Stavropol Nevinnomyssk, Nizyaev st. 1 17,80 A176 Tutte le altre imprese 20,11 A999 Ucraina Tutte le imprese 26,17 — 3.   Nei casi in cui i beni siano stati danneggiati prima di entrare in libera pratica e quindi il prezzo effettivamente pagato o pagabile è ridotto proporzionalmente per la determinazione del valore doganale a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (12), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi stabiliti sopra, è ridotto proporzionalmente in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile. 4.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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