Art. 1
In vigore dal 19 dic 2006
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscele di urea e di nitrato d’ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali di cui al codice NC 3102 80 00 originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina.
2. Gli importi dei dazi, espressi in euro per tonnellata, sono i seguenti:
Paese
Produttore
Importo del dazio (EUR/t)
Codice addizionale TARIC
Algeria
Tutte le imprese
6,88
A999
Bielorussia
Tutte le imprese
17,86
—
Russia
JSC Nevinnomyssky Azot
357030 Russian Federation
Regione di Stavropol
Nevinnomyssk, Nizyaev st. 1
17,80
A176
Tutte le altre imprese
20,11
A999
Ucraina
Tutte le imprese
26,17
—
3. Nei casi in cui i beni siano stati danneggiati prima di entrare in libera pratica e quindi il prezzo effettivamente pagato o pagabile è ridotto proporzionalmente per la determinazione del valore doganale a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (12), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi stabiliti sopra, è ridotto proporzionalmente in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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